Aggiornamento al 08.03.2020. Polmonite da nuovo coronavis (2019-nCoV) - Misure precauzionali.

Aggiornamento al 08.03.2020. Polmonite da nuovo coronavis (2019-nCoV) - Misure precauzionali.

08/03/2020

Dpcm 8 marzo 2020 (Sintesi)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETA

Art. 1. c.1.

1. ...nella regione Lombardia ...., sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respi-ratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente racco-mandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medi-co curante;

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abita-zione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sporti-ve di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o priva-ti. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che par- tecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pub-blico. In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad ef-fettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusio-ne del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) ;

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, non-ché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

h) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Uni-versità e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musi-cale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti pri-vati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di forma-zione specifica in medicina generale, nonché delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di man-tenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti ge-stori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

i) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’ado-zione di misure organizzative tali da evitare assembramen-ti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle ca-ratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) . Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi del-la cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi com-presi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale  della protezione civile, i quali devono svolgersi prefe-ribilmente con modalità a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) ;

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di alme-no un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con mo-dalità contingentate o comunque idonee a evitare assem-bramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garan-tire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distan-za di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sa-nitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svol-gimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e socio-sanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti at-tivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interper-sonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , ed evi-tando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per ga-rantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurez-za interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o orga-nizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chia-mato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sporti-vi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rien-tranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

t) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’artico-lo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il testo completo dell'atto è disponibile al link a seguire


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